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Inquinamento acustico: Quando il rumore è fastidioso

Studio Tecnico SMD - Ingegneria Acustica e Civile
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Acustica Ambientale · 5 Agosto 2017
inquinamento acustico: quando il rumore diventa molesto

Definizione di inquinamento acustico:
Iniziamo ad inquadrare il problema considerando la definizione di inquinamento acustico: “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”. (legge n. 447/1995 art. 2)

Come si valuta il rumore ed il rispetto dei limiti normativi?
La risposta dipende dal caso in particolare che si deve valutare e da quale strada di tutela risulta più opportuno percorrere:

Per la valutazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, il riferimento normativo è rappresentato dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). Quest'ultima fissa i concetti di inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti sonore fisse e sorgenti sonore mobili. Inoltre, fornisce le seguenti definizioni:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori.
I valori limite di immissione vengono a loro volta distinti in:
- valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Quando siamo disturbati da un locale o da un'attività aperta al pubblico
Nel caso il rumore sia creato da discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, o ancora impianti sportivi e ricreativi si potrà fare un esposto formale al comune, il quale generalmente coinvolgerà l'ARPA (Azienda Regionale per la Protezione Ambientale) per verificare il rispetto della legge. Generalmente, il tecnico procederà alla verifica dei limiti imposti dal criterio differenziale di immissione sonora che indica:
  • 5 dB(A) per il periodo diurno
  • 3 dB(A) per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Purtroppo sebbene la procedura sia gratuita per i cittadini non vi è alcuna garanzia dei tempi e del risultato. In alternativa, in questi casi si potrà incaricare un tecnico competente in acustica che provveda ad effettuare in via preventiva le necessarie misure fonometriche e stilare una relazione di impatto acustico affinché l'amministrazione prenda provvedimenti.

Quando il disturbo è causato dalle infrastrutture di trasporto
Nel caso il rumore sia prodotto da strade e ferrovie sono stabiliti specifici valori limiti, che si applicano alle zone limitrofe delle infrastrutture. In questo senso i riferimenti normativi sono il D.P.R. 30 marzo 2004 n°142 ed il D.P.R 18 novembre 1998 n° 459. I limiti devono essere verificati su media settimanale per quanto riguarda le strade e giornalieri per le ferrovie (vedi d.m. 16 marzo 1998 "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".  Nel caso di superamento dei limiti, che dovrà essere determinato da uno specifico rilievo fonometrico, sarà necessario interfacciarsi con l'ente di riferimento per far valere il proprio diritto alla salute.

Le tutele in sede legale: ambito civile e penale
Qualora si voglia far valere i propri diritti in sede giudiziale l'art. 844 del codice civile asserisce che: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

Pertanto, il codice civile garantisce la tutela dal rumore in tutte le situazioni in cui lo stesso supera la normale tollerabilità, ovvero in tutti quei casi in cui le immissioni superano di 3 decibel il rumore di fondo di quella zona. In questo caso sarà il cittadino a dover dimostrare il superamento dei limiti e per farlo dovrà far eseguire una perizia ad un professionista in materia di acustica. In caso il rumore superi la soglia di normale tollerabilità si potrà coinvolgere un avvocato e procedere in via formale, eventualmente mirando ad un accordo in via extra-giudiziale.

Quando siamo di fronte ad un caso di uso doloso del rumore è possibile fare appello anche al codice penale, il cui art. 659 cita:
"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità."

La mancanza dei requisiti acustici passivi: le prestazioni insufficienti dei nostri edifici
La percezione di rumori fastidiosi provenienti dai vostri vicini potrebbe essere dovuta ad un insufficiente isolamento acustico della vostra abitazione, cioè di quelli che vengono definiti requisiti acustici passivi. Ovvero, in questo caso non sono i vostri vicini ad essere particolarmente rumorosi ma è la costruzione che ha caratteristiche di fonoisolamento scadenti. In questo caso si devono valutare il rumore trasmesso attraverso i muri, le solette, le facciate, il tetto, oltre al rumore di calpestio e degli impianti.

La carenza di quelli che vengono definiti requisiti acustici passivi costituisce un difetto grave per qualsiasi costruzione e comporta responsabilità contrattuali ed extracontrattuali degli appaltatori e dei venditori nei confronti degli acquirenti.
In questi casi occorre effettuare una verifica con strumentazione idonea che attesti il mancato rispetto delle prestazioni acustiche richieste dalla normativa.

Se l'immobile presenta dei vizi l'acquirente può richiedere il risarcimento del danno che può raggiungere valori anche molto alti in virtù del minor valore dell'immobile.
In questi casi occorre, però, rispettare dei tempi ben precisi per potersi muovere e vedersi riconosciuti i propri diritti:
  • se la denuncia viene effettuata entro l’anno d’acquisto il risarcimento del danno può essere chiesto al venditore, all’appaltatore, al direttore dei lavori e al progettista
  • se la denuncia viene effettuata dopo un anno dall’acquisto ma entro i dieci anni del termine della costruzione il risarcimento del danno può essere chiesto all’appaltatore, al direttore dei lavori e al progettista, ma non più al venditore.

Come comportarsi:
Quando possibile è sempre bene risolvere la situazione in via amichevole, prediligendo un confronto diretto con chi vi disturba. In questo caso potrete incaricare un tecnico competente in acustica che studierà il problema, effettuerà rilievi strumentali, per poi individuare una soluzione definitiva al problema rumore.

In via alternativa è possibile incaricare un tecnico competente in acustica ambientale che, mediante un rilievo strumentale eseguito nella vostra abitazione, verificherà l'eventuale superamento dei livelli consentiti dalla legge. Il superamento dei limiti verrà poi comunicato al diretto interessato affinché prenda provvedimenti rapidi e risolutivi. Qualora questo non avvenga si potranno poi individuare e mettere in atto le procedure di tutela garantite dalla legge.

Infine, potete affidarvi ad un tecnico specializzato che possa individuare soluzioni per mitigare il rumore direttamente presso la vostra proprietà. In questo senso, si tratta di interventi di isolamento acustico volti a fare da barriera al rumore e a proteggervi dallo stesso.  Occorre precisare che nel caso di un azione giudiziale che termini a vostro favore la realizzazione delle opere di isolamento acustico sarebbero addebitate a chi vi disturba. Inoltre, l'intervento presso la sorgente di rumore (chi disturba) è da prediligere rispetto a quello sul ricettore (chi è disturbato), in quanto risulta più efficiente. Infatti, a parità di spesa si ottiene generalmente un risultato maggiore.


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