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Cos'è il DVR, il documento di valutazione dei rischi?

Studio Tecnico SMD - Ingegneria Acustica e Civile
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Sicurezza · 21 Febbraio 2018
La legge 626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cosa è il DVR?
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è il documento che raccoglie la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare. Il DVR è un documento specifico per ogni singola attività, in quanto deve essere redatto in base al particolare contesto di lavoro.

Per quali Aziende è obbligatorio?
Il DVR va compilato per qualsiasi tipologia di ambiente di lavoro. Tutte le aziende con lavoratori (compresi soci lavoratori, stagisti, tirocinanti e lavoratori con contratti temporanei) devono predisporre e conservare il DVR presso l’azienda.

Chi deve redigere il DVR?
Deve essere redatto dal datore di lavoro il quale può farsi supportare da un tecnico qualificato.

Cosa deve contenere il DVR?
Il DVR deve contenere:
  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  • L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Cosa si intende per procedura standardizzata?
La Procedura Standardizzata costituisce il modello di riferimento per la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi). Mediante l’uso di check-list, contenenti un elenco dei pericoli da verificare, è possibile individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione da infortuni e malattie professionali ed elaborare un programma di interventi atti a garantire il miglioramento del livello di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le aziende che possono far ricorso alle procedure standardizzate sono le seguenti:
  • aziende fino a 10 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio di cui all’art 31 comma 6, lettere a,b,c,d del D. Lgs. 81/08.
  • aziende fino a 50 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio di cui all’art 31 comma 6, lettere a,b,c,d del D. Lgs. 81/08 ed escluse le aziende che espongono lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto. In ambito produttivo tale limitazione è significativa in quanto esclude l’applicazione a interi settori.

Quando deve essere predisposto e aggiornato il DVR?
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro tre mesi dalla data di inizio della propria attività.
Per dimostrare di aver effettuato immediatamente la valutazione dei rischi è comunque opportuno predisporre il DVR prima dell’inizio attività.
Il DVR non ha una scadenza, ma deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a:
  • Variazioni significative del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale, ad esempio l’acquisto di nuovi strumenti o macchinari, l’introduzione di nuove mansioni e modifiche dei luoghi di lavoro;
  • Infortuni;
  • Necessità evidenziate dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio, ad esempio problemi di salute legati all’attività o risultati dell’indagine fonometrica per il rischio rumore;

A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Dove deve essere custodito il documento di valutazione dei rischi?
Il DVR deve essere tenuto presso la sede in cui si svolgono le attività a rischio e può essere conservato anche su semplice supporto informatico. Il DVR deve avere data certa ed essere sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Secondo la normativa anche la firma del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) o del medico competente possono considerarsi come attestazione della compilazione del DVR nei tempi stabiliti dalla legge.


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