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I documenti da presentare in comune per il rispetto delle leggi sull'acustica e sul rumore

Studio Tecnico SMD - Ingegneria Acustica e Civile
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Acustica Ambientale · 18 Giugno 2017
La legge 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, ha definito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Vengono introdotti tre tipi di relazioni:
  • La relazione previsionale di impatto acustico;
  • La relazione previsionale di clima acustico;
  • La relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici;

Lo studio previsionale di impatto acustico deve essere eseguito nel caso si debbano realizzare opere potenzialmente rumorose (legge quadro nazionale 447/95 articolo 8 comma 1). La verifica consiste nel prevedere quanto rumore potrà generare una nuova opera e se tale rumore potrà disturbare eventuali ricettori sensibili.
In particolare, le opere che seguono devono essere sottoposte a verifica di impatto acustico:
  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • discoteche;
  • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il D.P.R. n.227 del 19 Ottobre 2011 introduce la possibilità di autocertificare la previsione di impatto acustico per determinati tipi di attività. All'allegato B sono elencate 47 attività che, in ogni caso, dovranno rispettare la legge sul rumore (limiti assoluti e differenziali). Attenzione quindi a non commettere reato dichiarando il falso in autocertificazione. I limiti differenziali imposti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, infatti, possono risultare molto penalizzanti anche per attività che in apparenza non dovrebbero presentare problemi di impatto acustico.
Elenchiamo qui le attività inserite nell'allegato B:

  • attività alberghiera
  • attività agro-turistica (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • attività di ristorazione collettiva e pubblica (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • attività ricreative (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • attività turistica (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • attività sportive escluse quelle motoristiche (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • attività culturali (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • attività operanti nel settore dello spettacolo (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • palestre (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • stabilimenti balneari (senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).
  • Agenzie di viaggio.
  • Sale da gioco.
  • Attività di supporto alle imprese.
  • Call center.
  • Attività di intermediazione monetaria.
  • Attività di intermediazione finanziaria.
  • Attività di intermediazione Immobiliare.
  • Attività di intermediazione Assicurativa.
  • Attività di informatica – software.
  • Attività di informatica – house.
  • Attività di informatica – internet point.
  • Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
  • Istituti di bellezza.
  • Estetica.
  • Centro massaggi e solarium.
  • Piercing e tatuaggi.
  • Laboratori veterinari.
  • Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
  • Ospedali e assimilabili
  • Lavanderie e stirerie.
  • Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
  • Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
  • Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
  • Laboratori artigianali per la produzione di pane.
  • Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
  • Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
  • Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
  • Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
  • Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
  • Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
  • Liuteria.
  • Laboratori di restauro artistico.
  • Riparazione di beni di consumo.
  • Ottici.
  • Fotografi.
  • Grafici.
A livello regionale poi, con la d.g.r. n. 1217/2014 la Lombardia ha indicato 3 casi per cui il titolare può autocertificarsi chiarendo quando invece è obbligatorio chiedere aiuto a un tecnico acustico.

La relazione previsionale di clima acustico deve essere presentata per le aree interessate da nuovi insediamenti (legge quadro nazionale 447/95, articolo 8, comma 3). Questa relazione ha lo scopo di determinare la rumorosità presente in un'area prima di realizzare un edificio e serve per valutare se l'area è compatibile con la costruzione oppure a prevedere eventuali opere di mitigazione dei rumori. Devono possedere la valutazione previsionale di clima acustico le aree interessate alla realizzazione di:
  • scuole e asili nido;
  • ospedali;
  • case di cura e di riposo;
  • parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere che richiedono valutazione di impatto acustico.

Per le valutazioni di clima acustico risulta sempre necessario un rilievo fonometrico e una relazione redatta da parte di un professionista che sia riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale. La possibilità di autocertificare introdotta dalla legge 106 del 12 luglio 2011 è stata, infatti, abrogata all'inizio del 2017 (D. lgs. 41/2017). A livello regionale ed in particolare in Lombardia, la relazione di clima acustico deve essere presentata anche nel caso delle ristrutturazioni e nei cambi di destinazione d'uso (Vedi L.R. 13/2001).

Lo studio previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo il D.P.C.M. 5.12.97 deve essere presentato insieme al permesso di costruire (P.d.C. o S.C.I.A. o D.I.A.) in quanto concerne i requisiti d'igiene dell'immobile.

Le tipologie di edificio contemplate nel decreto (tabella A) sono:
  • categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
  • categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
  • categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
  • categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
  • categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
  • categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
  • categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

In Lombardia il decreto vale anche per le opere di ristrutturazione e nei cambi di destinazione d'uso.
Alcuni comuni permettono la semplice autocertificazione del progettista che firma il permesso. Consigliamo, anche in questo caso, di fare attenzione a cosa si certifica. Infatti, sono ormai numerose le cause civili per il non rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. Il collaudo in opera del rispetto dei requisiti acustici risulta obbligatorio solo se richiesti dalla legge regionale o dai regolamenti comunali (occorre quindi verificare caso per caso).
Infine, da febbraio 2017, nel caso di gare per il pubblico, si devono applicare i limiti più severi della UNI 11367 classificazione acustica e inoltre si devono rispettare gli indici di qualità acustica interna della UNI 11532.


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