Acustica nei permessi di costruire: Lombardia
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Acustica Ambientale · 11 Settembre 2018
Prendendo spunto da una richiesta fatta da un collega provvedo a dare qualche indicazione sulla corretta compilazione, in particolare per quanto concerne l'acustica, di quanto predisposto nella "relazione tecnica di asseverazione" prevista nella modulistica predisposta per la richiesta del permesso di costruire della regione Lombardia.
In particolare, nella sezione: ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE, troviamo:
1) Tutela dall’inquinamento acustico
l’intervento:
7.1 ☐ non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. n. 447/1995
7.2 ☐ rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011 e si allega:
7.2.1 ☐ documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, L. n. 447/1995)
7.2.2 ☐ valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, L. n. 447/1995)
7.3 ☐ non rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997
7.4 ☐ rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto
7.4.1 ☐ prevede relazione, che si allega, sui requisiti acustici passivi degli edifici ed impianti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 e regolamenti comunali ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della L.R. n. 13/2001
7.4.2 ☐ prevede dichiarazione del progettista, che si allega, sui requisiti acustici passivi degli edifici ed impianti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 e regolamenti comunali ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L.R. n. 13/2001
Qualora non risulti possibile barrare la casella 7.1 poiché, di fatto, l'intervento rientra nei casi definiti dall'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico (puoi visionarla cliccando qui) possiamo distinguere i seguenti casi:
- Se l'intervento interessa un'attività commerciale, industriale, o potenzialmente rumorosa occorre barrare la casella 7.2, insieme alla 7.2.1
- Se l'oggetto della concessione è una civile abitazione, scuola, o ospedale ubicata vicino a fonti di rumore quali strade, ferrovie, o locali pubblici si dovranno barrare la 7.2 e la 7.2.2
- Qualora l'intervento progettuale concerni la realizzazione o ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile andrà necessariamente eseguita anche la valutazione sui requisiti acustici passivi di cui alla casella 7.4.1.
- Infine, qualora non siano previste opere ne modifiche che possano apportare variazioni alle prestazioni acustiche dell'edificio il progettista potrà, barrando la 7.4.2, depositare una dichiarazione che attesti il rispetto della normativa vigente
Aggiornamento 2019: La D.G.R. n 784 del 2018 ha aggiornato la modulistica edile.
Al punto 4 ovvero: "Requisiti acustici passivi degli edifici" il tecnico si trova ora a dover scegliere tra le seguenti opzioni:

Questo comporta una grossa novità in quanto sia nel caso di nuovi edifici che nelle ristrutturazioni risulta ora obbligatorio eseguire anche il collaudo in opera dei requisiti acustici passivi al fine di ottenere l'agibilità.

Autore: Dott. Ing. Silas M. Delmatti
Ingegnere Civile, Tecnico competente in acustica ambientale
Email: info@studiosmd.it