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Il rispetto delle leggi sull'acustica e sul rumore nel cambio di destinazione d'uso

Studio Tecnico SMD - Ingegneria Acustica e Civile
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Acustica Ambientale · 22 Agosto 2018
La normativa vigente prevede alcuni adempimenti a carico del proprietario nel momento in cui intenda effettuare una variazione di destinazione d'uso del suo immobile. Oltre ad adempimenti di carattere catastale, architettonico e strutturale, occorre effettuare alcune valutazioni in ambito di acustica ambientale, diverse a seconda del caso specifico.

Quale relazione devo produrre?
Generalmente le relazioni in materia di acustica che devono essere presentate nel caso di un cambio di destinazione d'uso possono essere:

Le motivazioni che possono portare alla necessità di eseguire un cambio di destinazione d'uso di un immobile possono essere svariate. In ogni caso, per quanto riguarda la tipologia di modifica possiamo anoverare i casi seguenti:

A: Nuove attività commerciali:
  • Quando il cambio di destinazione d'uso concerne l'insediamento di nuove attività commerciali o artigianali o comunque in quei casi in cui siano presenti macchine rumorose, sarà necessario presentare una valutazione di impatto acustico. In questo caso occorre verificare il rispetto dei valori limite di rumore previsti dalla normativa o dalla classificazione acustica del territorio (ove presente).  Il D.P.R. n.227 del 19 Ottobre 2001 permette di autocertificare l'impatto acustico per alcune tipologie di attività (elencate in un precedente articolo). Ribadiamo qui che i limiti differenziali imposti dal D.P.C.M. 14.11.97 possono, però, risultare molto penalizzanti anche per attività che in apparenza non dovrebbero presentare problemi di impatto acustico.

B: Trasformazione a residenze, scuole ed ospedali:
  • Quando il cambio di destinazione d'uso implica il passaggio a tipologie residenziali, scolastiche ed ospedaliere ubicate nei pressi di sorgenti di rumore per le quali è prevista la verifica di impatto acustico (pubblici esercizi, strade, ferrovie, zone industriali, ecc) sarà obbligatorio presentare una relazione di clima acustico. In questo caso, La possibilità di autocertificare introdotta dalla legge 106 del 12.07.11 è stata abrogata all'inizio del 2017; pertanto la relazione deve essere sempre redatta e firmata da un tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale e regolarmente iscritto nell'elenco.
  • Inoltre, per quanto concerne il cambio di destinazione d'uso in residenziale, uffici, alberghiera, ospedaliera, o di culto occorre valutare anche il rispetto dei requisiti acustici passivi così come definiti dal D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997. Qualora tutti gli elementi (serramenti, pareti divisorie, impianti, solai, facciate) non subiscono modifiche (cambio di destinazione d'uso privo di opere edili), il progettista edile potrà anche certificare, con le giuste responsabilità del caso, che l'intervento non prevede la riqualificazione acustica degli elementi.

Normative Locali: L'esempio di Milano
In tutti i casi definiti precedentemente sarà comunque necessario valutare anche la presenza di regolamenti locali disciplinanti la materia. Ad esempio se ci riferiamo alla regione Lombardia ed in particolare al comune di Milano il regolamento edilizio approvato nel Novembre 2014, al titolo IV, Capo II, in merito alla tutela dall'inquinamento acustico prevede:

La consegna di relazione previsionale di clima acustico oltre a verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi nei seguenti casi:
  • interventi di sostituzione (demolizione e ricostruzione);
  • interventi di nuova edificazione escluso l’ampliamento dei manufatti edilizi esistenti;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di mutamento di destinazione d’uso, anche di singole unità immobiliari, in usi abitativi, attività scolastiche, ospedali, cliniche o case di cura.

In esso si prevede inoltre la valutazione di impatto acustico per tutte le attività che sono "fonti potenziali di inquinamento acustico, sia come sorgenti puntuali sia come traffico veicolare indotto".

NOTA BENE:
E' importante l'approfondimento sul tema divulgato dallo stesso comune di Milano nel 2020 (DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N._13_/2020):
Per interventi in edifici a destinazione prevalentemente residenziale che comportano:

- mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, verso la residenza
- recupero sottotetto
- recupero seminterrati a fini abitativi

non occorre la valutazione previsionale del clima acustico se viene documentata l’effettiva destinazione precipuamente residenziale dell’edificio, nel quale avviene il cambio d’uso o il recupero, e se viene documenta l’assenza nell’immediato intorno di sorgenti di emissione sonora e di attività che possano produrre superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

Nel caso si verifichino tali presenze occorre produrre la valutazione previsionale del clima acustico come previsto nei casi sopra esposti.

Riassumendo
I casi più comuni sono i seguenti:
  • Insediamento di nuove attività commerciali: Obbligo di Valutazione di impatto acustico
  • Cambio di destinazione d'uso a residenziale: Obbligo di Valutazione/progettazione dei requisiti acustici passivi, e a seconda della normativa comunale anche la valutazione di clima acustico.

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