Ecobonus 110%: Sconto in Fattura e Cessione del Credito
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Varie · 21 Maggio 2020
Nel Decreto Rilancio viene confermato il superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.
INTERVENTI A CUI SI APPLICA IL SUPERBONUS AL 110%
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti) e orizzontali (solai e coperture) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Viene imposto un limite di spesa pari a 50.000 euro per l'edificio unifamiliare.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condenzazione. In questo caso il limite di spesa è pari a 30.000 euro per la singola unità immobiliare.
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Interventi per il miglioramento sismico degli edifici esistenti nelle zone sismiche 1, 2, 3.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Viene inclusa la possibilità di usufruire sia dello sconto in fattura, sia della cessione del credito, anche ad una banca.
La cessione del credito, peraltro, è prevista anche per altre nuove agevolazioni fiscali previste per l’emergenza Coronavirus, come i crediti d’imposta sull’affitto di commercianti e PMI, o quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro.
TEMPISTICHE
La possibilità di applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito riguarda i lavori sostenuti dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La possibilità di applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito riguarda i lavori sostenuti dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
QUALI LAVORI
- Ristrutturazioni edilizie: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oppure lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari. A questi lavori si applica la detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro previsti dall’ articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986.
- Efficienza energetica: lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento. Sono gli interventi a cui spetta la detrazione al 110% (superbonus). Per poter accedere al 110% gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o la classe energetica più alta. Deve pertanto essere effettuata un analisi energetica per valutare l'intervento per poi predisporre un attestato di prestazione energetica (APE) da parte di un tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.
- Lavori antisismici: sono i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3 (in base alla classificazione del rischio sismico) previsti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013.
- Recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna: sono i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).
- Installazione di impianti solari fotovoltaici.
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: articolo 16-ter dl 63/2013.
Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 50%). Chiaramente, a ognuno dei lavori si applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate).
Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
- Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
Per valutare quanto realizzabile sul tuo immobile e predisporre tutte le pratiche necessarie alla realizzazione degli interventi ti invitiamo a contattare il nostro studio di ingegneria.