Protezione acustica degli edifici: I requisiti acustici passivi
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Acustica Ambientale · 1 Giugno 2018
Con la legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 Ottobre 1995, n° 447, l’Italia si è di uno strumento normativo che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela degli ambienti di vita e dell’ambiente esterno dall’inquinamento acustico. In attuazione alla legge quadro, Il D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997, definisce i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore in funzione degli ambienti abitativi, i quali sono stati classificati come segue:
- Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
(Le categorie sono prese dalla Tabella A del decreto - classificazione degli ambienti abitativi)
Nel decreto non vengono considerati gli edifici destinati ad attività industriali o artigianali. Per queste categorie i limiti sono comunque applicabili nel caso al loro interno siano presenti attività assimilabili a quelle descritte nel Decreto. In ogni caso, in materia di rumore le attività industriali o artigianali devono comunque assolvere alle prescrizioni riportate nelle leggi inerenti problematiche di acustica in ambiente esterno e protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.
Per gli edifici classificati occorre rispettare cinque requisiti acustici (Tabella B):
In particolare, le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono le seguenti:
- Potere fonoisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali (R’w): rappresenta la differenza di livello sonoro esistente tra due stanze di due unità immobiliari adiacenti e può essere riferito sia ai muri che ai solai. In particolare, la normativa fissa il valore minimo da rispettare a 50 decibel nel caso delle unità residenziali;
- Isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w): rappresenta la differenza di livello sonoro esistente tra l’esterno e l’interno di un ambiente abitativo; la normativa fissa il valore minimo da rispettare a 40 decibel nel caso delle unità residenziali;
- Livello del rumore di calpestio (L’n,w): rappresenta il livello sonoro esistente in un ambiente abitativo quando, al piano soprastante, viene azionato un dispositivo che genera 10 colpi al secondo con dei “martelletti” da 0,5 kg; la normativa fissa il valore massimo da rispettare a 63 decibel nel caso delle unità residenziali. Ciò vale anche all’interno della medesima unità immobiliare (Es. edificio su due piani);
- Rumore degli impianti a funzionamento discontinuo (LAS,max): rappresenta il valore massimo del livello sonoro misurabile in un ambiente diverso da quello in cui il rumore viene originato; tale valore è pari a 35 dBA.
- Rumore degli impianti a funzionamento continuo (Laeq): rappresenta il valore MEDIO del livello sonoro misurabile in un ambiente diverso da quello in cui il rumore viene originato; tale valore è pari a 35 dBA per le unità residenziali. Tali verifiche potrebbero essere effettuate anche all’interno della medesima unità abitativa; ciò giustificherebbe ad esempio l’assenza di disturbo tra bagno e stanza da letto adiacente.
L'immagine che segue mostra un riepilogo delle categorie e dei relativi parametri da rispettare:
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Autore: Dott. Ing. Silas M. Delmatti
Ingegnere Civile, Tecnico competente in acustica
(Lombardia, Piemonte)
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