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Autocertificazione Clima Acustico: Aggiornamento

Studio Tecnico SMD - Ingegneria Acustica e Civile
Pubblicato da Ing. Silas Delmatti in Acustica Ambientale · 4 Maggio 2017
il d.lgs. 42/2017 ha abrogato la possibilità di autocertificare il rispetto della zonizzazione acustica

Cosa si intende per Clima Acustico?
Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.

Perchè viene fatta la valutazione di clima acustico?
La valutazione è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l’utilizzo dell’insediamento stesso. Per esempio, non sarà possibile inserire una nuova residenza in un contesto fortemente inquinato acusticamente a meno di eseguire opere a tutela della salute delle persone che vi abiteranno.

Autocertificare il clima acustico è possibile?
Purtoppo il D.Lgs. 42/2017 introduce alcune modifiche alla Legge 447/1995 e al D.Lgs. 194/2005.
Tra le principali novità spicca:
  • L’abrogazione della possibilità di autocertificazione da parte di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti di legge in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (previsto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011). Risulta pertanto obbligatoria la presentazione della Valutazione di Clima Acustico per tutti i casi elencati dall’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447.

Sostanzialmente è quindi sempre necessario predisporre una valutazione di clima acustico, in caso di realizzazione di:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Per quanto concerne le opere di cui al comma 2, esse sono:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Sarà quindi sempre necessario determinare le condizioni di rumore presenti in una determinata mediante un rilievo fonometrico al fine di determinare la compatibilità delle suddette opere.  


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